Statuto Stampa
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TITOLO I

Costituzione, sede e durata

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

1. E' costituita, con sede in Roma, l'associazione denominata Istituto per lo Sviluppo e la Gestione Avanzata della Informazione - INFORAV (qui di seguito indicata Istituto).

ARTICOLO 2

Durata

1. La durata dell'Istituto è indeterminata.

TITOLO II

Scopi ed attività

ARTICOLO 3

Finalità

1. L'Istituto INFORAV, istituzione non governativa, svolge la propria attività senza alcuno scopo di lucro, con l’obiettivo di promuovere:

a)     la diffusione della società dell'informazione, mediante l'applicazione di metodi e strumenti di natura organizzativa, economica, tecnica, giuridica e formativa tesi allo sviluppo e alla convergenza dei settori dell'informatica, delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo nonché, in generale, della comunicazione ed elaborazione dell'informazione;

b)    la cooperazione tra i soci per l'identificazione e la soluzione delle problematiche di comune interesse, attinenti alle materie di cui al punto a) precedente;

c)     l'incontro tra i soci e di questi con soggetti esterni comunque interessati alla finalità dell'Istituto, sia con riferimento agli aspetti di cui al punto a) sia per più ampi compiti di natura scientifica, di tutela e di sviluppo delle diverse esigenze.

2. Per il conseguimento dei suoi fini l'Istituto, sempre senza scopo di lucro, direttamente o attraverso altri Enti, Organizzazioni o Università, da solo o congiuntamente ad altri:

a)     svolge studi, ricerche, indagini, progetti di interesse generale ed ogni altra attività di natura organizzativa, tecnica e scientifica;

b)    organizza e partecipa a conferenze, congressi e convegni anche internazionali;

c)     cura la predisposizione e l'effettuazione di seminari e corsi di aggiornamento a vari livelli, oltre a favorire la costituzione di borse di studio presso l'Istituto stesso o presso Enti, Organizzazioni e Università interessate agli scopi dell'Istituto;

d) finanzia e cura l'edizione anche elettronica di pubblicazioni anche periodiche, di documentazione, di materiale didattico e divulgativo nell'ambito delle attività sopra indicate.

3. L'Istituto svolge altresì, con scopi meramente strumentali per il raggiungimento dei fini dell'Istituto, le attività indicate nel precedente comma ed adotta altre iniziative anche a favore dei terzi.

4. Le attività summenzionate sono realizzate, a titolo esemplificativo, per mezzo di sezioni, di gruppi di studio e di ricerca ed unità operative la cui attività é disciplinata dal Regolamento interno dell'Istituto.

TITOLO III

Soci

ARTICOLO 4

Definizione

1. Possono essere soci dell'Istituto le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti pubblici e privati in genere che, condividendo le finalità dell'Istituto, si interessano, direttamente o indirettamente, ai relativi problemi ed alle connesse attività sociali e si obbligano a versare il relativo contributo annuale che può essere fissato per categorie di soci.

2. I soci si distinguono in soci sostenitori, soci ordinari e soci invitati.

3. Possono essere aderenti all'Istituto le persone fisiche che ne condividono gli scopi. Gli aderenti hanno diritto a partecipare ai convegni e alle altre manifestazioni a loro riservate, nonché a ricevere le pubblicazioni dell'Istituto. Gli aderenti non partecipano alle assemblee e non hanno quindi diritto al voto.

4. Il Consiglio Direttivo fissa i contributi di partecipazione dovuti dai soci sostenitori, dai soci ordinari e gli aderenti.

5. I soci sostenitori e i soci ordinari sono costituiti da persone fisiche o giuridiche e gli aderenti sono costituiti da persone fisiche.

6. Le persone giuridiche e gli Enti associati debbono agire mediante il loro legale rappresentante o persona all'uopo delegata.

7. Sulle richieste di ammissione di nuovi soci sostenitori e ordinari e aderenti, decide il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

8. Il numero dei soci invitati non può superare un terzo del totale dei soci sostenitori e di quelli ordinari. Il numero degli aderenti è illimitato.

9. Il Consiglio Direttivo, anche mediante il Regolamento interno, determina la fruizione dei servizi da parte delle rispettive categorie dei soci e da parte degli aderenti.

11. I soci invitati sono confermati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione di ogni anno e sono esonerati dal pagamento del contributo annuale.

ARTICOLO 5

Obblighi

1. Ogni socio e ogni aderente è tenuto a rispettare tutte le disposizioni dello Statuto, quelle del Regolamento interno nonché quelle emanate dagli organi sociali.

2. L'adesione all'Istituto ha validità di un anno solare e si intende rinnovata anno per anno se il socio non provvede a presentare le dimissioni entro il termine di cui all'articolo successivo.

ARTICOLO 6

Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio o di aderente, si perde:

a)     per dimissioni, da presentare al Consiglio Direttivo, con comunicazione da far pervenire entro il 30 settembre dell'anno precedente;

b)    per decadenza, pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di morosità nel versamento del contributo annuale o di altre inadempienze;

c)     per esclusione, pronunciata dall'Assemblea dei Soci, nel caso in cui si verifichi una incompatibilità di appartenenza all'Istituto e per altri gravi motivi.

2. Qualunque sia il motivo per il quale viene a cessare la qualità di socio o di aderente, l'Istituto si riserva il diritto di richiedere il pagamento dell'intero contributo annuale per l'anno in corso e di qualunque altra somma dovuta dal socio.

3. Nessun socio o aderente, dopo le sue dimissioni od esclusione, come nessun erede od avente causa di un associato defunto, potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio sociale, sia pure limitatamente ai suoi conferimenti.

TITOLO IV

Organi dell'Istituto

ARTICOLO 7

Generalità

1. Sono organi dell'Istituto:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) il Direttore Generale;

f) il Collegio dei Revisori;

g) il Collegio dei Probiviri.

2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere istituito un Comitato Consultivo Scientifico.

ARTICOLO 8

Assemblea dei soci

1. Fanno parte dell'Assemblea i soci in regola con gli obblighi contributivi, i soci invitati, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Istituto.

2. L'Assemblea è convocata una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio, ed ogni volta che lo richieda il Presidente o almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

3. La convocazione dell'Assemblea, che può avere luogo presso la sede sociale o altrove, è effettuata dal Presidente dell'Istituto mediante lettera raccomandata o altro mezzo di comunicazione sostitutivo, inviato almeno quindici giorni prima della riunione. Essa deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno, sia per la prima che per la seconda convocazione.

4. Qualora nell'ordine del giorno siano previste modifiche statutarie, le relative proposte devono essere comunicate unitamente all'ordine del giorno.

ARTICOLO 9

Costituzione e votazioni

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli aventi diritto al voto. Sono ammesse deleghe ad altro partecipante alla seduta.

2. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.

3. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci.

4. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo che per i casi di cui appresso.

5. Per le deliberazioni concernenti modifiche statuarie è richiesta in seconda convocazione un quorum di voti pari ad almeno la metà di quello corrispondente a tutti i soci.

6. Per deliberare lo scioglimento dell'Istituto e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti del quorum di voti corrispondenti a tutti i soci.

7. Delle deliberazioni dell'Assemblea sarà redatto il verbale a cura del Direttore Generale dell'Istituto.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea, fatto eccezione di quelle relative all'esclusione dei soci, sono adottate con voto palese. E’ fatta salva un apposita richiesta  di voto segreto da parte di due terzi dell’Assemblea.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci con voto palese sono adottate, salvo diversa disposizione, con la maggioranza dei voti.

10. Nell'Assemblea, ogni socio ha diritto di voto; i soci invitati non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 10

Competenze dell'Assemblea

1. Spetta all'Assemblea:

a)     determinare le direttive generali di sviluppo e di orientamento delle attività dell'Istituto;

b)    eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero entro un massimo di venticinque membri, oltre ai soci sostenitori;

c)     eleggere il Collegio dei Revisori ed il loro Presidente;

d)    eleggere il Collegio dei Probiviri ed il loro Presidente;

e)     approvare il conto consuntivo e preventivo, attribuendo particolari indennità ai componenti gli organi statutari;

f)     deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali modifiche dello Statuto;

g)    decidere, su proposta del Consiglio Direttivo dei soci, ai sensi dell’art. 24, lo scioglimento dell'Istituto;

h)    decidere, su proposta del Consiglio Direttivo, l'esclusione dei singoli soci per morosità.

ARTICOLO 11

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, e dagli altri componenti eletti in Assemblea. Ne fanno inoltre parte, con diritto di voto, i soci sostenitori.

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Istituto e si riunisce su convocazione di quest'ultimo ovvero del Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

3. La convocazione deve essere fatta a mezzo comunicazione scritta da inviare dieci giorni prima della riunione con la precisazione degli argomenti da trattare.

4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telefax, per telegramma o per posta elettronica spedita almeno un giorno prima.

ARTICOLO 12

Costituzione e votazioni

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei suoi componenti. Sono ammesse deleghe ad altro componente.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei partecipanti, anche collegati a distanza, salvo i casi previsti nei successivi commi. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

3. Per deliberare la proposta di esclusione di soci o quella di scioglimento dell'Istituto e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.

4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con voto palese.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale dell'Istituto.

ARTICOLO 13

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo:

a)     Su proposta del Presidente nomina il Direttore Generale;

b)    approva il piano annuale predisposto dal Direttore Generale sulla base delle direttive generali di sviluppo indicate dall'Assemblea;

c)     su proposta del Direttore Generale, approva il conto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea unitamente alla relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente;

d)    propone all'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, di attribuire particolari indennità ai componenti gli organi statutari;

e)     delibera sulle ammissioni, dimissioni, decadenza dei soci e degli aderenti;

f)     invita Enti ed Organizzazioni di rilevanza nazionale o internazionale ed eminenti personalità del settore a partecipare, in qualità di socio invitato, alle attività dell'Istituto;

g)    approva le proposte formulate dal Direttore Generale in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea ed orienta in armonia con essa l'attività sociale;

h)    determina l'ammontare dei contributi annuali di partecipazione per ciascuna categoria di soci e per gli aderenti;

i)     fissa il contributo d'iscrizione dei soci sostenitori e dei soci ordinari;

l)     esercita i poteri in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione;

m)   emana il Regolamento interno;

n)    determina la fruizione dei servizi erogati dall'Istituto a favore dei soci;

o)    nomina il Comitato Consultivo Scientifico;

p)    richiede la convocazione dell'Assemblea;

q)    propone all'Assemblea le modifiche allo Statuto;

r)     propone all'Assemblea l'esclusione di soci che abbiano svolto attività in contrasto con le finalità dell'Istituto;

s)     propone all'Assemblea lo scioglimento dell'Istituto;

t)     fissa annualmente i limiti di spese di rappresentanza cui sono abilitati il Presidente ed il Direttore Generale dell'Istituto, determinando le modalità di erogazione.

u)         delibera su ogni altra questione concernente l'attività dell'Istituto, ad esso sottoposta.

v)         nomina su proposta del Presidente, il Direttore responsabile delle pubblicazioni edite dall’Istituto.

ARTICOLO 14

Il Presidente

1. Il Presidente dell'Istituto:

a)     rappresenta legalmente l'Istituto nei confronti dei terzi e in giudizio;

b)    convoca e presiede l'Assemblea;

c)     convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

d)    propone al Consiglio Direttivo l'ammissione di nuovi soci;

e)     propone i componenti del Comitato Consultivo Scientifico;

f)     propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore Generale e il rapporto di collaborazione da stabilire con questo;

g)    nomina, su proposta del Direttore Generale, i componenti le varie unità di studio e di quelle operative in cui si articola l'Istituto, determinando gli eventuali compensi a carico dell'Istituto;

h)    può rilasciare deleghe per singole categorie di atti.

ARTICOLO 15

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Consultivo Scientifico.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza o per specifiche funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16

I Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti, in numero di tre effettivi e due supplenti, sono eletti dall'Assemblea.

2. La carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Istituto.

3. Spetta ai Revisori dei Conti il controllo periodico della contabilità, la revisione dei conti e l'accertamento della conformità del bilancio alle scritture contabili. Essi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

4. Ai Revisori sono attribuite, inoltre, le funzioni previste per i Sindaci dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

5. Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 17

Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio è composto dal Presidente e da due membri eletti dall'Assemblea dei soci ed ha la competenza di dirimere eventuali controversie fra associati ovvero fra associati ed organi dell'Istituto, decidendo con pronuncia irrituale, inappellabile.

2. Deve inoltre essere sentito dal Consiglio Direttivo circa il comportamento di soci o di aderenti ritenuto lesivo del nome dell'Istituto ovvero in violazione delle regole deontologiche.

ARTICOLO 18

Il Comitato Consultivo Scientifico

1. Il Comitato Consultivo Scientifico è composto da sette o nove membri, i quali eleggono il loro Presidente.

2. Il Comitato è convocato dal suo Presidente mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

3. Il Comitato esprime pareri su richiesta degli organi statutari riguardo alle attività di studio dell’Istituto ed in particolare in materia di gruppi di ricerca. Su tali pareri possono esprimere osservazioni il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore Generale.

4. Il Comitato può proporre agli organi statutari iniziative tecnico-scientifiche di particolare rilevanza per l’Istituto.

5. Partecipano alle riunioni del Comitato il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore Generale dell'Istituto.

ARTICOLO 19

Durata e compensi

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di un triennio e ne è consentita la rielezione.

2. I componenti degli organi sociali non sono retribuiti fatto salvi il rimborso delle spese sostenute e l'eventuale emolumento del Direttore Generale, che in ogni caso non potrà superare quanto previsto per gli Enti senza fini di lucro.

3. Il Consiglio direttivo potrà proporre all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio l'attribuzione di gettoni di presenza o di particolari indennità per i componenti degli organi sociali.

TITOLO V

Conduzione dell'Istituto

ARTICOLO 20

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale esercita tutti i poteri di gestione dell'Istituto e attua il piano annuale di cui all'art. 14 lettera b), assumendo le necessarie iniziative.

2. Il Direttore Generale in particolare:

a)     predispone il piano di attività e il piano finanziario per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo e per la relazione all'Assemblea;

b)    predispone ed attua, nei limiti del piano di attività e del piano finanziario approvato dall'Assemblea, l'articolazione della struttura operativa dell'Istituto;

c)     esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d)    coordina i progetti, le ricerche, le indagini promosse dall'Istituto;

e)     sceglie e coordina i professionisti esterni che collaborano alle attività dell'Istituto;

f)     provvede alla gestione ordinaria e compie tutte le attività che non siano espressamente demandate al Presidente o al Consiglio Direttivo;

g)    assiste il Presidente, sovraintende all'attività dell'Istituto e funge da capo del personale;

h)    partecipa alle riunioni dell'Assemblea, di cui redige il verbale;

g)    partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo;

i)     partecipa alle riunioni del Comitato Consultivo Scientifico.

TITOLO VI

Fondo comune - Bilancio

ARTICOLO 21

Finanziamento delle attività

1. L'Istituto finanzia la propria attività con un fondo costituito da:

a)     i contributi annuali dei soci e degli aderenti nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, i quali vanno riferiti al periodo amministrativo e finanziario di cui al successivo art. 23;

b)    sovvenzioni ed erogazioni;

c)     iniziative varie.

ARTICOLO 22

Anno finanziario e fondi

1. Il periodo amministrativo e finanziario dell'Istituto ha la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Le obbligazioni, gli oneri contratti in nome e nell'interesse dell'Istituto vengono soddisfatti con i fondi di pertinenza.

3. Della gestione dell'Istituto viene redatto al termine di cui al comma primo, a cura del Direttore Generale, per la presentazione e approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il  conto consuntivo ed il conto preventivo per l'esercizio successivo.

4. E’ fatto divieto di ripartire tra i soci gli eventuali proventi/dividendi, anche in forma indiretta. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e in favore degli scopi previsti dallo statuto.

TITOLO VII

Disposizioni Generali e Finali

ARTICOLO 23

Modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente statuto debbono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata. Esse devono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci.

ARTICOLO 24

Scioglimento dell'Istituto

1. Lo scioglimento dell'Istituto può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata. Esso deve essere proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei soci con eventuale contestuale  proposta di nomina di uno o più liquidatori.

2. La delibera dell'Assemblea, che ha pronunciato lo scioglimento, deve essere portata a conoscenza di tutti i soci mediante lettera raccomandata o altro mezzo di comunicazione sostitutivo.

3. In caso di scioglimento, dopo la liquidazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità stabilite nell’atto di scioglimento ad altre associazioni di promozione sociale, aventi fini di pubblica utilità conformi allo spirito e agli scopi dell’Associazione.

ARTICOLO 25

Disposizioni finali

1. Per il calcolo delle presenze e delle maggioranze per la validità delle riunioni degli organi collegiali, le frazioni vanno arrotondate all'unità superiore.

ARTICOLO 26

Rinvio

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia di associazioni.